Il nuovo Codice della Crisi e gli adeguati assetti organizzativi

(Entrato in vigore il 15 Luglio 2022)

Nuovi obblighi per amministratori di società ed imprenditori individuali:

Il 15 luglio 2022  è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvato con il D.Lgs. 14/2019, che ha come obiettivo  allineare la nostra normativa alla Direttiva, c.d. Insolvency, che fra le altre cose prevede che “… I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane”.

Affrontare tardivamente la crisi, quando ormai la continuità aziendale è compromessa, rappresenta una responsabilità in capo all'imprenditore (amministratori, membri del cda, imprenditore individuale) che può arrivare a rispondere personalmente dell'insolvenza della propria azienda in caso di procedure concorsuali. 

In particolare imprenditori e  amministratori di società sono obbligati a:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario della propria azienda; 

b) verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi ; 

c) avere le informazioni necessarie per  utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2, CCII.

La nuova stesura dell’articolo 3, entrato in vigore il 15 luglio scorso, prevede anche un’elencazione di una serie di indici di “allarme” ai fini della rilevazione della crisi. 

Trattasi, in particolare di:

a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 novies, comma 1, CCII (per cui partono le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati) di cui riportiamo  di seguito (Segnalazioni automatiche). 


ATTENZIONE: Qualora gli amministratori rimangano inerti e non  procedano a far conseguire alla società un adeguato assetto  organizzativo, amministrativo e contabile  possono rispondere personalmente in caso di procedure concorsuali,  anche nel caso siano amministratori di società di capitali. Questa normativa quindi deve essere presa in considerazione soprattutto dalle società di capitali che  senza tale adeguamento non possono coprire gli amministratori da responsabilità patrimoniali personali in caso di default. Ovviamente tale normativa è obbligatoria per tutti gli imprenditori anche se per quelli individuali o per i soci di  società di persone, in questi casi la responsabilità patrimoniale è sempre estesa a tutti i soci (ad esclusione dei soci accomandanti di società di persone e soci non amministratori di società di capitali).

Segnalazioni automatiche effettuate da creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Enti di previdenza, Agenzia Entrate) : 

DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 

         (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

art. 25 - novies 

  1.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   l'Istituto nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro, l'Agenzia  delle  entrate  e  l'Agenzia   delle   entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in  mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria: 

    a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il  ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 

      1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente  e  all'importo di euro 15.000; 

      2)   per   le   imprese   senza   lavoratori   subordinati    e parasubordinati, all'importo di euro 5.000; 

    b)  per  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato  superiore  all'importo di euro 5.000; 

    ((c) per  l'Agenzia  delle  entrate,  l'esistenza  di  un  debito scaduto e non  versato  relativo  all'imposta  sul  valore  aggiunto,risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al  10  per cento   dell'ammontare   del   volume   d'affari   risultante   dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione e' in ogni caso inviata se il debito e' superiore all'importo di euro 20.000);     

d)  per  l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  l'esistenza   di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti  da  oltre  novanta  giorni,  superiori,  per  le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa'  di persone, all'importo di  euro  200.000  e,  per  le  altre  societa', all'importo di euro 500.000. 

  2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate: 

    ((a)   dall'Agenzia   delle   entrate,    contestualmente    alla comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine  di  presentazione  delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78  del 2010)); 

    b)   dall'Istituto   nazionale    della    previdenza    sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul lavoro  e  dall'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  entro  sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal  superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.  

  3. Le segnalazioni di cui  al  comma  1  contengono  l'invito  alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17,  comma  1,  se  ne ricorrono i presupposti. 

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano: 

    a)  con  riferimento  all'Istituto  nazionale  della   previdenza sociale e  all'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti  accertati  a  decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a  decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo; 

    ((b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in  relazione  ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis  del decreto-legge n. 78 del  2010  a  decorrere  da  quelle  relative  al secondo trimestre 2022)); 

    c) con  riferimento  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  in relazione  ai  carichi  affidati  all'agente  della   riscossione   a

decorrere dal 1° luglio 2022. 

Modificato anche l'art. 2086 del codice civile:


L’articolo 2086 del codice civile cod. civ., è stato modificato con l'inserimento del presente comma: “l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto  organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonchè di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”, è già entrato in vigore da tempo."

Alla luce di quanto sopra gli amministratori delle società e gli imprenditori in generale hanno l'obbligo, tenendo conto della dimensione della propria azienda di :

La composizione negoziata cosa è:

Nel sito di Unioncamere  https://composizionenegoziata.camcom.it viene data questa definizione: 

"La Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (Codice della Crisi e dell’Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - testo coordinato)) consente di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza economica e finanziaria.

L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell impresa." 


Test pratico sulla meritevolezza composizione negoziata:

Sempre nel sito https://composizionenegoziata.camcom.it  puoi effettuare una simulazione per poter consentire all'imprenditore di verificare la ragionevolezza del perseguimento del risanamento

E' un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell'impresa a far fronte al risanamento secondo la procedura di composizione negoziata.. 

La soluzione del nostro studio:

Analizzando la normativa tutti gli imprenditori sono chiamati a dover analizzare il proprio assetto organizzativo contabile e a poter far fronte alle richieste dal Nuovo Codice della Crisi.

Il nostro studio si è organizzato per affrontare tale problematica e risolverla attraverso la consulenza al cliente che ne fa richiesta come "CFO esterni". In tal modo aiutiamo l'imprenditore ad analizzare la propria situazione finanziaria economica. 

In particolare vengono effettuate:

Per tali calcoli complessi ci avvaliamo del software Genya CFO di Wolters Kluver che a sua volta è stato sviluppato dalla stessa Wolters Kluver in patnership con RSM (Società di Revisione ed Organizzazione Aziendale S.p.a.)  RSM fa parte del gruppo RSM International (6' network al mondo nel campo della consulenza fiscale societaria e finanziaria) presente in 120 paesi con 43.000 collaboratori ed un fatturato complessivo di circa 5,7 miliardi di Euro.  

Ovviamente i risultati del software sono interpretati da parte dei nostri commercialisti e consulenti.

Quest'obbligo normativo può anche essere un' occasione per le aziende di mettersi in discussione e cercare di migliorare nelle parti in cui,  tramite l'analisi sopra descritta, vengono evidenziate inefficienze che hanno portato o potrebbero causare diminuzione di  ricavi o aumento di costi. Eliminando tali inefficienze l'azienda avrà dei risultati migliori e una migliore performance sotto tutti i punti di vista con miglioramento degli utili aziendali.


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