Eticamente vogliamo aiutare gli imprenditori che hanno crediti nei cassetti fiscali per bonus edilizi a monetizzarli e contemporaneamente far risparmiare gli imprenditori acquirenti, sul pagamento di imposte, tasse e contributi immediatamente su F24.
E' veramente incredibile che ad un certo punto le banche senza preavviso abbiano chiuso gli acquisti di crediti, lo Stato si è girato dall'altra parte e nel mezzo sono rimasti imprenditori onesti con crediti buoni per lavori effettivamente eseguiti nel rispetto della normativa, ma che trovano difficoltà a cederli.
Da questa situazione può generarsi un'ottima opportunità di risparmio lato acquirenti e la soluzione di monetizzazione crediti lato venditori. Una soluzione positiva (win win) fra imprenditori che genera vantaggi reciproci.
Contattaci e ti faremo monetizzare velocemente il tuo credito fiscale
mettendoti in contatto con potenziali acquirenti
Contattaci telefonicamente o per mail e successivamente inviaci la copia dei tuoi crediti presenti nel cassetto fiscale.
Abbiamo clienti interessati all'acquisto di bonus edilizi per l'anno 2024, 2025, 2026, 2027 e anni successivi, soprattutto derivanti da Superbonus 110% o Sismabonus 110%.
Ti proporremo velocemente il prezzo di acquisto e se sarai soddisfatto della proposta andremo avanti con la pratica di cessione mettendoti in contatto con il cliente interessato all'acquisto.
Ti contatteremo per fissare un appuntamento presso i nostri uffici o presso la tua azienda per comprendere le tue esigenze e spiegare nei minimi dettagli i termini dell'operazione di cessione dei crediti fiscali messi in vendita dai nostri clienti, con una scontistica interessante dettata dall'andamento del mercato.
Ti proporremo velocemente il prezzo di vendita a cui l'azienda cedente intende cedere i propri crediti e appena raggiunto l'accordo viene formalizzato un contratto che porta alla cessione veloce e alla materializzazione del credito sul tuo cassetto fiscale con soddisfazione reciproca del cedente e dell'acquirente. Da quel momento puoi usufruire dei crediti fiscali per compensarli in F24.
a) I crediti sono sempre accompagnati dai documenti necessari al fine di evitare la responsabilità solidale dell'acquirente ai sensi dell' art. 121, comma 6-bis D.L. 34/2020 come modificato dall' art. 1, lett. b, D.L. 11/2023. I documenti necessari sono elencati nel presente sito web alla sezione nella sezione "Normativa".
b) I crediti sono ceduti pro solvendo.
Riportiamo integralmente, di seguito, il testo del suddetto articolo di legge che ripetiamo elimina la responsabilità solidale dell'acquirente.
Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all’articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso esclusa con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) Titolo edilizio abilitativo degli interventi o, per interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente.
b) Notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale o, per interventi per cui la notifica non é dovuta, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), che attesti tale circostanza.
c) Visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto d’intervento o, per immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento.
d) Fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché attestanti l’avvenuto pagamento delle spese.
e) Asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito nei competenti uffici.
f) Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
g) Nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli ammessi al Superbonus (art. 119, cc. 1 e 2 D.L. 34/2020), la documentazione prevista dall’art. 6, c. 1, lett. a) e c) (ossia, relazione tecnica e APE) D.M. Sviluppo economico 6.08.2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”), in G.U. 5.10.2020, n. 246 o, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445), che attesti tale circostanza.
h) Visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’art. 35, D. Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’art. 3, c. 3, lett. a) e b) D.P.R. 322/1988 e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 D. Lgs. 241/1997.
i) Attestazione rilasciata dal soggetto che é controparte nella cessione del credito di avvenuta osservanza degli obblighi degli artt. 35 e 42 D. Lgs. 21.11.2007, n. 231 in tema di verifiche antiriclaggio, se tenuto a tali verifiche. Se, invece, tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati di cui all’art. 3 D. Lgs. 231/2007, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela deve essere rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata.
i bis) Per interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 329 del 6.08.2020, che ha modificato il D.M. 28.02.2017, n. 58 (Allegati B, B1 e B2, polizza assicurativa e SAL depositati al SUE).
i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.